Beni Comuni del Condominio


I beni comuni nel Condominio

Le zone di proprietà comune sono indicate dall'art.1117 c.c. che recita così:
"Sono oggetto di proprieta comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprieta esclusiva dei singoli condomini."
Tale elencazione, tuttavia, non è da considerarsi completa e tassativa.
Lo stesso articolo, infatti, fa riferimento a tutte le parti dell'Edificio necessarie all'uso comune, agli altri simili servizi in comune e alle opere, installazioni e manufatti che servono all'uso e al godimento comune..
Quindi, per l'elencazione indicata espressamente nell'art.1117 c.c., la loro catalogazione come "beni condominiali", và intesa in ogni caso, mentre,per le altre parti, beni e servizi, affinché possano essere considerati come "comuni", deve essere verificata la loro obiettiva destinazione volta all'uso e al godimento comune.